L'amianto, chiamato anche asbesto, è un minerale con struttura fibrosa appartenente al gruppo dei silicati, proveniente da una trasformazione chimica di rocce eruttive; il suo significato etimologico deriva dal termine greco-latino: "PIETRA CHE NON SI CONSUMA".
Le fibre d'amianto sono estremamente sottili e tendono a suddividersi longitudinalmente in frammenti sempre più sottili, fino ad essere non più visibili ad occhio nudo.
L'impiego dell'amianto ha origini antiche, ma il suo utilizzo nel campo delle opere edili e negli impianti termici, si è diffuso nel ventesimo secolo. Si conoscono sei diversi tipi di amianto usati comunemente, le cui qualità hanno fatto si che abbia trovato un vastissimo impiego ad uso industriale e civile.
In ragione di tale uso capillare è intuibile come l'asbesto sia fin troppo presente nella vita quotidiana di ciascuno di noi.
Gli effetti nocivi dell'amianto agiscono non solo nei confronti dei lavoratori ad esso esposti professionalmente, ma anche sulla popolazione in generale. Le fibre aerodisperse possono essere inalate dall'uomo e concentrarsi nei polmoni in misura crescente, favorendo il rischio di contrarre tumori polmonari.
Con il D.M. 20/08/1999 del Ministero della Sanità allegato “2” sono stati introdotti i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 6 settembre 1994. A seconda dell'applicazione il rivestimento incapsulante può essere di una delle seguenti tipologie:
a vista all'esterno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto esposti agli agenti atmosferici e quindi soggetti a degrado progressivo, con affioramento e rilascio di fibre. Rientra in questa definizione anche il rivestimento da applicare sull'intradosso di lastre il cui estradosso e' direttamente a contatto con l'ambiente esterno; si precisa che: “Una volta completato il processo di incapsulamento la ditta deve rilasciare un attestato in cui riporta i colori utilizzati nelle ultime due mani del trattamento, lo spessore dell'intero ciclo incapsulante e la durata presunta dello stesso. Al completamento dell'intervento è necessaria la predisposizione di un programma di manutenzione e controllo della copertura, per verificarne l'integrità nel tempo come previsto dall'art. 1, allegato 1 comma 4), del decreto ministeriale del 6 settembre 1994”.
a vista all'interno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto situati all'interno "integri ma suscettibili di danneggiamento" o "danneggiati" (art. 2, commi 2-b e 2-c, decreto ministeriale 6 settembre 1994); si precisa che: “Una volta completato il processo di incapsulamento la ditta deve rilasciare un attestato in cui riporta i colori utilizzati nelle ultime due mani del trattamento, lo spessore dell'intero ciclo incapsulante e la durata presunta dello stesso. Al completamento dell'intervento è necessaria la predisposizione di un programma di manutenzione e controllo della copertura, per verificarne l'integrità nel tempo come previsto dall'art. 1, allegato 1 comma 4), del decreto ministeriale del 6 settembre 1994”.
non a vista: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento amianto, a supporto degli interventi di confinamento, che, se non associati ad un trattamento incapsulante, non impediscono il rilascio di fibre al suo interno (art. 3, comma 3-c, decreto ministeriale 6 settembre 1994) e di sopracopertura, "inteso come un intervento di confinamento" (art. 7, comma 7- a) par. c);
ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.
La legislazioneNormativa Nazionale
Legge 27 marzo 1992 n. 257, legge che sancisce la cessazione della produzione e della commercializzazione di amianto e dei prodotti che lo contengono.
Norme principali:
Decreto legislativo 05-02-1997, n. 22
Decreto legislativo 08-11-1997, n. 389
Decreto Ministeriale 26-06-2000, n. 219
Norme che riguardano l'inquinamento di acque:
Legge 10-05-1976, n. 319
Legge 24-12-1979, n. 650
Decreto Legislativo 11-05-1999, n. 152
Decreto Legislativo 18-08-2000 , n. 258
Norme che riguardano l'inquinamento dell'aria:
D.P.R. n. 203 del 24/05/1988
Norme che riguardano l'inquinamento dell'Haccp:
Decreto Legislativo 25-05-1997 n.155
È un intervento che consente di installare un sistema di copertura al di sopra di quello già esistente in cemento amianto. Deve essere necessariamente preceduto da un trattamento impregnante del supporto esistente con prodotto incapsulante di tipo “C” ai sensi dell’allegato “2” del D. M. Sanità del 20/08/1999. Per montare una nuova copertura, si realizza una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente con una staffa alla vite d’ancoraggio del vecchio manto in cemento amianto, senza eseguire fori nel vecchio manto evitando così l’eventuale aero-dispersione di fibre d’amianto nell’ambiente.
Come per l'incapsulamento sarà necessario un programma di controllo e manutenzione come previsto dall'art. 1, allegato 1 comma 4), del decreto ministeriale del 6 settembre 1994, in quanto l'amianto rimane nell'edificio e la nuova barriera installata deve essere mantenuta in buone condizioni.
Morti per amianto: in Europa oltre la metà dei casi di tutto il mondo
Oltre la metà delle morti di tutto il mondo che ogni anno si devono all’amianto avviene in Europa. Per l’esattezza il 56% dei decessi per mesotelioma (pari a 7mila casi) e il 41% di quelli per asbestosi (pari a 500 casi) sono legati geograficamente al Vecchio Continente. Ad affermarlo è uno studio pubblicato nel bollettino settimanale dell’Oms.
Il Vecchio Continente è l’epicentro di tutte le malattie asbesto-correlate. L’analisi dell’Oms è impietosa: “nei periodi 1920-1970 e 1971-2000 l’Europa ha usato il 48% e il 58% di tutto l’amianto commercializzato nel mondo" – sottolinea lo studio – "per questo può essere caratterizzata come il centro globale dell’uso nella storia e come l’epicentro attuale di tutte le malattie relative all’amianto”. Una realtà che allarma se si pensa che, sempre secondo i dati (sottostimati) dell'Organizzazione, nel mondo sono circa 125 milioni i lavoratori esposti all'asbesto. Una cifra non tiene conto, però, di chi ha lavorato in precedenza e delle persone che vivono nei pressi degli impianti di produzione.
Fonte: Inail
Con il presente documento ci si è posti l'obiettivo di fornire uno strumento informativo e decisionale indirizzato a tutti i proprietari o utilizzatori di immobili nei quali sia presente del materiale contenente amianto.
Chi non si è posto la domanda di cosa fare se all'interno di un edificio è presente amianto?
La risposta a questa domanda sarà il contenuto del documento sotto riportato nel quale si affronteranno le problematiche sotto due punti di vista: uno strettamente legato ai possibili rischi di rilascio di fibre d'amianto in aria all'interno e all'esterno dell'edificio e quindi ai possibili danni alla salute degli occupanti e dei cittadini, l'altro sotto l'aspetto normativo, cioè tutti gli adempimenti legislativi che devono essere attuati se è presente del materiale contenente amianto (di seguito per brevità di esposizione verrà indicato con la seguente sigla M.C.A.). Nell'affrontare il delicato tema sul rischio amianto negli edifici occorre ricordare che il potenziale pericolo dei M.C.A. è legato all'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali, quindi occorre conoscere come viene classificato il M.C.A..
Prima di procedere alla descrizione delle bonifiche possibili per rendere innocuo l'amianto, che rappresentano le finalità delle azioni di prevenzione per tutelare la salute delle persone, occorre indicare quali sono le procedure necessarie per il conseguimento della miglior scelta, iniziando dalla localizzazione dell'amianto e dal suo stato di conservazione, alla sua estensione ed accessibilità.
Quali sono le procedure da seguire se in un locale è presente del Materiale Contenente Amianto?
Prima di tutto occorrerà procedere alla Localizzazione del M.C.A. nell'edificio, poi valutare lo stato di conservazione, quindi procedere alla miglior bonifica: nel caso non abbia determinato la rimozione del M.C.A., bisognerà provvedere alla conservazione e alla manutenzione del M.C.A. finché questo rimarrà in opera (ai sensi dell'art. 1, allegato 1 comma 4 del decreto ministeriale del 6 settembre 1994); infatti “dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implicherà:
- mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
- prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifica un rilascio;
- controllare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
È l'intervento più invasivo e dispendioso tra quelli sopraelencati, ma è l'unico che garantisce la soluzione del problema amianto.
Prima di eseguire questo intervento su qualsiasi tipo di materiale contenente amianto bisogna predisporre un piano di lavoro da sottoporre all' ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) territorialmente competente che rilascerà il nullaosta all'esecuzione dell'intervento.
Questo intervento viene fatto nel massimo rispetto dei criteri di sicurezza.