Le Linee Vita in Italia devono rispondere alle seguenti Norme UNI:
a) Uni En 795/02 “Norma contenente i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.
b) EN795/12: La norma specifica i requisiti per le prestazioni ed i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono-utente destinati ad essere rimossi dalla struttura. "Questa norma non è attualmente applicabile ai dispositivi fissi anticaduta. In base alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 il produttore per rispettare lo stato dell’arte può utilizzare l’unica norma specifica di settore, ossia UNIEN795/96 o UNIEN795/02." UNI CEN/TS16415/13: La presente specifica tecnica definisce le raccomandazioni per i requisiti, apparecchi di prova, metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere utilizzati da più di un utente contemporaneamente. EN517/06: La norma specifica le dimensioni essenziali, i materiali da impiegare, i requisiti relativi alla capacità di sopportare i carichi e l’estensione delle prove dei ganci di sicurezza da tetto.
c) UNI EN 11158/05: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso Norme DPI: EN 341 Discensori, EN 353 Dispositivi anticaduta guidati, EN 354 Cordini, EN 355 Assorbitori di energia, EN 358 Posizionamento, EN 360 Dispositivi anticaduta retrattili, EN 361 Imbracature, EN 362 Connettori, EN 363 Requisiti generali sistemi anticaduta, EN 365 Marcatura e istruzioni d’uso, EN 795 Dispositivi (solo Classe B).
Mentre la normativa italiana, deve rispondere al Testo UNICO sulla sicurezza:
Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Art. 77. Obblighi del datore di lavoro
Art. 78. Obblighi dei lavoratori
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
ALLEGATO XXI Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Per quanto riguarda nello specifico la Regione Marche:
LEGGE REGIONALE del 22 aprile 2014, n. 7
Titolo:
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza
Pubblicazione: ( B.U. 08 maggio 2014, n. 44 )
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 3 (Definizione di copertura)
Art. 4 (Misure di prevenzione e di protezione)
Art. 5 (Improcedibilità dell’istanza del titolo abilitativo edilizio)
Art. 6 (Disposizioni di attuazione)
Art. 7 (Norme transitorie e finali)
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell’ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali;
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.
Art. 3 (Definizione di copertura)
1. Ai sensi della presente legge, per copertura si intende una delimitazione superiore dell’involucro edilizio, finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici e costituita da una struttura portante e da un manto di copertura.
Art. 4 (Misure di prevenzione e di protezione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di cui all’articolo 6.
2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.
3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell’ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio ovvero che rendono necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.
Art. 5 (Improcedibilità dell’istanza del titolo abilitativo edilizio)
1. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b), determina l’improcedibilità dell’istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.
Art. 6 (Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.
Art. 7 (Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
Nello specifico la norma UNI 795/02 stabilisce le seguenti distinzioni:
Classe A1 Se utilizzato come punto di ancoraggio singolo su superfici verticali, orizzontali ed inclinate.
Classe A2 Se utilizzato come punto di ancoraggio singolo a tetto inclinato.
Il dispositivo che consente all’operatore di spostarsi in copertura, assicurandosi a questo tipo di ancoraggio, è costituito da un doppio cordino conforme alla norma UNI EN 354, con dissipatore di energia e da una imbracatura per il corpo a norma UNI en 361. La distanza tra essi non deve superare i 2,00 metri, in modo da consentire all’operatore provvisto di doppio cordino ed imbracatura di restare comunque agganciato ad un dispositivo di ancoraggio, effettuando in sicurezza il transito in copertura.
Classe B sono dispositivi provvisori portatili, costituiti da anelli di fettuccia da agganciare alle strutture portanti esistenti per la sola durata dell’intervento aventi lo scopo di garantire il transito in copertura in tutti quei casi in cui non sia disponibile una linea d’ancoraggio permanente. Possono essere installati su coperture piane o inclinate di particolare morfologia.
Classe C si intendono quei dispositivi di ancoraggio dotati di linee d'ancoraggio flessibili orizzontali (deviazione massima dal piano orizzontale di 15°), realizzate con corda di fibra sintetica o fune metallica fissata a due o più elementi di ancoraggio installati in modo permanente ad una struttura.
UNA LINEA IN “CLASSE C” E' COSTITUITA DAI SEGUENTI COMPONENTI:
- Ancoraggio strutturale di estremità: ancoraggio strutturale (palo /piastra) a ogni estremità di una linea di ancoraggio flessibile
- Ancoraggio strutturale intermedio: ancoraggio strutturale che può essere necessario
- Punto d’ancoraggio mobile (connettore o navetta).
- Linea di ancoraggio.
Richiede una manutenzione periodica la cui cadenza dipende dalle caratteristiche tecniche del sistema installato. Il posizionamento della linea d’ancoraggio deve essere stabilito dal coordinatore in fase di progettazione o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista, tenuto conto dei rischi derivanti dall’insorgenza dell’effetto pendolo e dal dimensionamento del tirante d’aria.
UNA LINEA IN “CLASSE D” E' COSTITUITA DAI SEGUENTI COMPONENTI:
Linea vita rigida in classe D con sistema di scorrimento a binario o rotaia viene fissata a due o più punti della struttura in modo permanente. I binari di scorrimento sono dotati di dispositivo di fine corsa. L’aggancio al carrello è consentito esclusivamente con cordini muniti di assorbitore di energia conforme alla norma UNI EN 355 ed imbracatura UNI EN 361. Può essere installato su tutti i tipi di coperture: piane, inclinate, lungo pareti verticali e soffitti.
Consente l’uso contemporaneo da parte di due o più operatori; risulta essere il più affidabile dei sistemi.
Richiede una manutenzione periodica la cui cadenza dipende dalle caratteristiche tecniche del sistema installato.
Classe E (a corpo morto)
Dispositivi installati sulla copertura oggetto d’intervento di manutenzione, su superfici orizzontali con inclinazione massima di 5°, da prevedere dove non sono installate linee d’ancoraggio o altri sistemi di ancoraggio da disporre in maniera fissa.
Da prevedere per brevi spostamenti in sicurezza dell’operatore su tratti di copertura limitati e per interventi di piccola manutenzione o ispezione. I dispositivi di ancoraggio a corpo morto non devono essere utilizzati dove la distanza dal bordo del tetto sia minore di 2.500 mm., in presenza di rischio di gelo o in condizione di gelo, grasso, olio o crescita di alghe. I dispositivi anticaduta a corpo morto, devono essere tassativamente utilizzati in abbinamento con dispostivi anticaduta di tipo retrattile o assorbitori di energia.
Accessori complementari alla linea vita:
NORMA UNI EN 354 Cordini;
NORMA UNI EN 362 Connettori;
NORMA UNI EN 361 Imbracature.
NORMA UNI EN 363 Sistemi di arresto caduta.
La ditta Marzetti Srl è in grado d’installare su coperture industriali e civili, sistemi anticaduta su coperture piane o inclinate; complete di scale d’accesso.